6 agosto 1945

La prima codificazione dei crimini contro l’umanità nel diritto internazionale positivo è contenuta nello Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga, il cui articolo 6 li definisce come “l’omicidio volontario, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e ogni altro atto disumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, prima o durante la
guerra, oppure persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi sempre che tali atti o persecuzioni – abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del paese in cui sono stati commessi – siano stati perpetrati nell’esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini”.
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