La Iustitia: lo Ius e il Fas, il Diritto e la Norma

prima parte: “Religio e Pietas”

Tratto da “Imperivm – Origine e Funzione del Potere regale nella Roma Arcaica” di Mario Polia, edizioni il Cerchio

La pietas si esprime attraverso la iustitia che manifesta l’”aderenza alla norma”, o ius. Da questa aderenza deriva, secondo la tradizione romana, sia la “giustizia” che l’”equità”, qualità etiche comprese nei significati della parola. Ulpiano definisce così la iustitia: “La giustizia è la volontà costante e duratura di attribuire ad ognuno il suo ius”. E Cicerone definisce la religione: “giustizia verso gli dèi”.

Esiste, nelle parole di Cicerone, una giustizia verso gli dèi ed una verso i famigliari che si esprime mediante i doveri filiali: iustitia erga deos, iustitia erga parentes. Iustus è chi “sente”, rispetta la giustizia e la pratica ed è per conseguenza “giusto”, “equanime”, “onesto”.
Iustus è ciò che rigorosamente è conforme al diritto degli uomini (ius) il quale, a sua volta, prende forma da modelli divini ed esprime nella societas la Norma, la Parola di Giove come massimo Legislatore: il Fas. “È giusta la guerra che viene intrapresa per una ragione legittima”: “bellum iustum quod de legitima ratione initur“; “È guerra giusta e pia quella che si rende necessaria per vendicare le ingiustizie”: “Iustum piumque bellum necessarium quod iniurìas ulciscitur” (Livio).
Il neutro plurale, iusta, indica “ciò che è dovuto”, “ciò che spetta per giustizia” e per giustizia deve essere compiuto. Esistono iusta militaria, doveri verso la patria che si assolvono mediante l’adempimento del servizio militare, così come esistono doveri verso i defunti, iusta funeraria, che esigono cerimonie e sacrifici (Livio).
La iustitia romana è inscindibile dalla pietas religiosa poiché, il diritto di Roma si fonda sulla legge divina, sul Fas. Il Fas è, dunque, innanzitutto la “parola pronunciata dagli dèi”, ed è “norma” e “diritto divino”, oltre ad essere la “sorte stabilita dagli dei”: fas obstat, significa “il fato vi si oppone” (Virgilio). In secondo luogo, fas indica “ciò che è conforme al diritto divino” – si tratti di una festività, o un’impresa – e la parola finisce per determinare un “ordine sacro” che si oppone a nefas, a “ciò che è contrario alla norma”, che lede il diritto divino e finisce, pertanto, per designare ciò che è “sacrilego” e “illecito”. A Roma l’espressione fas est indicava la conformità al diritto divino nell’adempimento di un dovere umano ossequiente allo ius.
“È fas (…) quanto è conforme alla regola cosmica, quanto si integra in un ordine universale. La formula rituale fas est, non è da intendersi come espressione di un permesso, «dagli dèi è consentito fare questo», ma piuttosto come un riferimento ad una legge di organizzazione fondamentale del mondo: «è conforme all’ordine delle cose far questo». Il fas definisce, dunque, a un livello superiore, l’aspetto normale di qualsiasi azione”. E “normale”, ancora una volta, è da intendersi alla lettera: come “ciò che è attinente alla Norma”.
Dal fas discende lo ius essendo il primo l’archetipo d’ogni norma e il secondo la sua espressione nella lex, la legge che sancisce e tutela lo ius della persona accordandolo all’universo della societas. Allo stesso tempo, la legge limita l’espansione caotica della persona tutelando l’armonia e l’equilibrio del vivere consociato e garantendo, altresì, un migliore sviluppo della persona. È evidente, nella concezione romana dello ius, un concetto di “libertà” che non coincide affatto con il “fare ciò che si vuole” ma col “fare ciò che è giusto sia fatto” ed è giusto perché conforme al diritto degli uomini ed al diritto divino.
Lo ius romano non è mai concetto puramente “politico” ma regola anche i rapporti fra umano e divino. Ciò avviene perché solo la continua aderenza al fas garantisce la stabilità dello ius: ius ac fas colere, “coltivare lo ius e il fas“, il diritto umano e il diritto religioso (Livio). Esistono azioni che sono contro fas ac ius (Cicerone), azioni che legittimano come risposta riparatrice il bellum iustum e la punizione capitale del colpevole di crimen la quale ripara, mediante l’effusione del sangue, la lesione all’ordine sacro, al fas.
Numa Pompilio, secondo Livio, insegnò ai Romani che “fare la guerra non era sufficiente, bisognava anche dichiararla d’accordo alle regole”. E così re Numa istituì i Fetiales il cui compito era quello di dichiarar guerra “secondo le regole”. Il Pater Patratus, il massimo dei Feziali, agisce come un sacerdote nell’esercizio delle sue funzioni: avanza col capo velato e dichiara la guerra come riparazione di un torto subito non da Roma come entità storica ma dal diritto divino calpestato dal nemico. Nella formula che precede la dichiarazione di guerra vera e propria il Pater Patratus invoca Giove, i confini (e quindi il dio Terminus che presiede alla santità e inamovibilità dei confini) e il Fas affinché lo ascoltino e siano testimoni. Quindi chiede all’offensore di riparare il torto. Se ciò non avviene, nello spazio massimo di trentatrè giorni, segue la seconda richiesta di riparazione nella quale è invocato a testimone Iuppiter (come supremo iudex) e Giano Quirino (come dio degli inizi e della pace feconda) assieme a tutti gli dèi del cielo e degli inferi. Il terzo intervento dei Feziali avveniva per dichiarare la guerra, cosa che era eseguita scagliando una lancia, o un giavellotto di corniolo oltre i confini nemici e dichiarando la guerra in nome del Senato e del popolo romano come riparazione del torto.
Ius dare è il potere di promulgare leggi, è antica prerogativa dei re di Roma. Il re è iudex: manifesta lo ius in quanto potestas inerente alla sua auctoritas. Si tratta, nella coscienza romana delle origini, non di una “creazione” ma della “manifestazione” di una norma conforme al mos maiorum e su cui l’intera tradizione si fonda: il fas preesiste al re e preesiste allo ius in un rapporto funzionale di causa-effetto.
Chi infrange lo ius è considerato sacer, fuori cioè dell’ordine umano, “contaminato e contaminante”, appartiene al sacrum notturno e distruttivo delle potenze degli Inferi e del caos. Nell’iscrizione del Lapis Niger l’infrattore delle norme incise sul cippo, che tutelavano la sacralità di un’area folgorata, è consacrato agli dèi inferi ed alla tenebrosa divinità Sorano: SAKROS ESED SORA(…) (sacer erit Sora[no]). È abbandonato, da quel momento, alla vendetta degli dèi ed alla punizione degli uomini del consorzio dei quali ormai egli non fa più parte essendo stato relegato dal rito, in quanto sacer, nelle schiere dei dèmoni della notte e della morte. La forma originaria del supplizio per i crimina maggiori presenta tutte le caratteristiche di un rito più che di una semplice procedura di diritto penale. Il sangue del criminale giustiziato (victima) viene offerto agli dèi offesi dal colpevole come riparazione alla lesione del fas e si è visto come la forma della scure usata per le esecuzioni capitali, tratta dai fasci slegati, fosse simile a quella della sacena, la “scure sacra” del sacrificatore (victimans) adoperata dal pontifex.

terza parte: la fides e la fidelitas

Lascia un Commento